Art. 1.
(Remunerazione con efficacia retroattiva dell'attività di specializzazione svolta).

      1. Ai medici che sono stati ammessi alla frequenza di corsi di specializzazione in medicina presso le facoltà universitarie tra gli anni accademici 1983-1984 e 1990-1991 è corrisposta, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, una borsa di studio a titolo forfettario dell'importo di 10.000 euro, sulla base delle condizioni di cui all'articolo 2. Tale importo non è oggetto di pagamento di interessi e di rivalutazione monetaria.